Replicando
all’ottimo post critico di Carlo Felice Dalla Pasqua, mi preme chiarire il tenore di alcune mie affermazioni pubblicate oggi su
Nova, forse esposte in modo troppo sintetico, ma sicuramente lette da qualcuno un
po’ di fretta.
E
l’interesse di entrambi non era rivolto ad una eventuale ricerca della “misura
adeguata” delle pene ma, prima ancora, a comprendere se non vi sia un allarmante
vuoto legislativo in tema di responsabilità.
- le norme esistenti in materia di
diffamazione previste dal codice penale si applicano anche alla diffamazione
commessa attraverso il mezzo telematico;
- non è possibile estendere analogicamente (vigendo un divieto assoluto in materia penale) la disciplina prevista dalla legge sulla stampa (compresa la responsabilità del direttore per omesso controllo) alla diffamazione commessa attraverso internet (cosa ben diversa dall’affermare che questa non sarebbe punibile);
- la diffamazione è comunque sempre punita,
anche se commessa con il mezzo telematico.
Sono d’accordo nel ritenere che “la diffamazione via internet è punita
allo stesso modo di quella a mezzo stampa”, se si fa riferimento all'entità della pena, ma non era questo il tema del
colloquio, e ciò è ben diverso dall’affermare che alla diffamazione commessa
con il mezzo telematico siano applicabili le norme previste per la diffamazione
commessa “con il mezzo della stampa”.
Se
si considerassero il post o il commento diffamatorio commessi “con il mezzo della stampa” –
e pertanto fossero applicabili le norme previste dalla legge del 1948 – il
blogger diventerebbe una figura analoga a quella del direttore responsabile di
una testata giornalistica (come ritenuto, a mio parere erroneamente, da una
sentenza del Tribunale di Aosta) e dunque potrebbe essere considerato
responsabile ai sensi dell’art. 57 del codice penale.
Anche
l’aggravante del “mezzo della stampa” previsto dall’art. 595, comma III, del
codice penale, cui ha fatto riferimento Carlo Felice Dalla Pasqua, non si
applica alla diffamazione commessa con il mezzo telematico (cfr. anche
l’articolo pubblicato dal Prof. Zeno-Zencovich).
E la mia considerazione, citata da Dalla Pasqua e pubblicata su
Nova di oggi, intendeva chiarire proprio questo, sottolineando come la diffamazione si configuri, e venga perseguita "allo stesso
modo in cui viene perseguita se avviene durante una conversazione o un comizio".
Resta il fatto che non può essere contestata l'aggravante specifica prevista dalla legge sulla stampa.
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Carlo Felice Dalla Pasqua 16/nov/2007 09:59:17
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