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Acido Iuridico -

26/02/09

Il pizzo diventa legge?



Io ti proteggo, tu mi paghi.
Premetto di aver letto velocemente il decreto legge n.11/2009, che però mi sembra conteneree una norma che può prestarsi ad abusi e che corre il rischio di istituzionalizzare una sorta di "pizzo".
All'articolo 6 (rubricato come "piano straordinario di controllo del territorio") si stabilisce infatti che (comma 3) "i sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale".
Si tratta delle cosiddette "ronde". Ma è interessante leggere il comma 5, ove si stabilisce che "tra le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica".
Dunque "sponsor" privati che si fanno carico delle spese sostenute da queste associazioni. Mi sembra che ci sia il rischio che aziende, negozianti, associazioni di categoria "assoldino" (o siano costrette ad assoldare...) associazioni di cittadini per la protezione degli esercizi commerciali o degli stabilimenti industriali.
Io ti proteggo, tu mi paghi.
Mi sembra un metodo un po' mafioso, ecco.

EDIT: Dopo il parere negativo espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, sembra che la norma sulle ronde verrà eliminata dal decreto in sede di conversione.

Qualcuno si sarà accorto di non aver previsto che le associazioni di volontari non debbano avere finalità di ordine politico? O che ci si era dimenticati di escludere che potessero andare in giro a "controllare il territorio" i condannati per reati di violenza o per reati aggravati da finalità di discriminazione etnica o razziale? O che fra le "armi" non sono compresi strumenti, non definibili armi in senso proprio, ma comunque atti a compiere atti di coercizione fisica?

CATEGORIE: Diritti

17/03/08

Abuso d'ufficio

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conclusa a New York il 10 dicembre 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 489 del 3 novembre 1988)

"Art. 1 - Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale ed ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia"

Poichè l'Italia non ha mai approvato, in vent'anni, una legge che punisca il reato di tortura, da noi si chiama "abuso d'ufficio" (o, al massimo, "abuso di autorità contro arrestati o detenuti" ovvero "violenza privata", ma solo in rarissimi casi...)

Qui la spiegazione di una disumana non-notizia.

CATEGORIE: Diritti

16/11/07

“Chiarezza delle regole” e responsabilità penale del blogger

Replicando all’ottimo post critico di Carlo Felice Dalla Pasqua, mi preme chiarire il tenore di alcune mie affermazioni pubblicate oggi su Nova, forse esposte in modo troppo sintetico, ma sicuramente lette da qualcuno un po’ di fretta.

Il tema della diffamazione a mezzo internet, come ha ricordato il giornalista, non è semplicissimo e risulta spesso piuttosto noioso, al punto da non incoraggiare pretese di esaustività.

In particolare, nella breve conversazione con Luca Sofri, l’attenzione era tutta rivolta a rassicurare il pubblico in relazione ad una preoccupazione molto diffusa: esiste una tutela giuridica nei confronti di un comportamento certamente illecito quale la diffamazione commessa a mezzo internet ?

E l’interesse di entrambi non era rivolto ad una eventuale ricerca della “misura adeguata” delle pene ma, prima ancora, a comprendere se non vi sia un allarmante vuoto legislativo in tema di responsabilità.

 Il colloquio con Luca Sofri mirava a puntualizzare che:

  1. le norme esistenti in materia di diffamazione previste dal codice penale si applicano anche alla diffamazione commessa attraverso il mezzo telematico;
  2. non è possibile estendere analogicamente (vigendo un divieto assoluto in materia penale) la disciplina prevista dalla legge sulla stampa (compresa la responsabilità del direttore per omesso controllo) alla diffamazione commessa attraverso internet (cosa ben diversa dall’affermare che questa non sarebbe punibile);
  3. la diffamazione è comunque sempre punita, anche se commessa con il mezzo telematico.

Le mie considerazioni erano tese proprio a sottolineare l’esigenza di eliminare la credenza secondo cui ci sono vuoti legislativi assoluti per la diffamazione via internet”, come afferma Dalla Pasqua.

Sono d’accordo nel ritenere che “la diffamazione via internet è punita allo stesso modo di quella a mezzo stampa”, se si fa riferimento all'entità della pena, ma non era questo il tema del colloquio, e ciò è ben diverso dall’affermare che alla diffamazione commessa con il mezzo telematico siano applicabili le norme previste per la diffamazione commessa “con il mezzo della stampa”.

In tema di “chiarezza delle regole” (come auspicato da Luca De Biase), la differenza non è di poco conto, soprattutto in tema di responsabilità del blogger con riferimento ai commenti diffamatori postati dai visitatori.

Se si considerassero il post o il commento diffamatorio commessi “con il mezzo della stampa” – e pertanto fossero applicabili le norme previste dalla legge del 1948 – il blogger diventerebbe una figura analoga a quella del direttore responsabile di una testata giornalistica (come ritenuto, a mio parere erroneamente, da una sentenza del Tribunale di Aosta) e dunque potrebbe essere considerato responsabile ai sensi dell’art. 57 del codice penale.

La specifica disciplina sulla stampa, come sottolineato nell’articolo pubblicato su Nova, si applica unicamente agli “stampati”, ovvero “tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione” (art. 1 L. n. 47 del 1948 ). Pertanto, alla diffamazione commessa col mezzo telematico non è in alcun modo applicabile la legge sulla stampa.

Anche l’aggravante del “mezzo della stampa” previsto dall’art. 595, comma III, del codice penale, cui ha fatto riferimento Carlo Felice Dalla Pasqua, non si applica alla diffamazione commessa con il mezzo telematico (cfr. anche l’articolo pubblicato dal Prof. Zeno-Zencovich).

Certamente – e sul punto sono d’accordo con il giornalista – ricorrerà l’aggravante del “mezzo di pubblicità”, che risulta integrato – secondo le regole generali – anche, ad esempio, qualora le frasi offensive siano pronunciate durante un comizio.

E la mia considerazione, citata da Dalla Pasqua e pubblicata su Nova di oggi, intendeva chiarire proprio questo, sottolineando come la diffamazione si configuri, e venga perseguita "allo stesso modo in cui viene perseguita se avviene durante una conversazione o un comizio". Resta il fatto che non può essere contestata l'aggravante specifica prevista dalla legge sulla stampa.

Il tutto dovrebbe rassicurare chi teme l’horror vacui e, nel contempo, continuare a stimolare un dibattito costruttivo.

CATEGORIE: diffamazione, Diritti, Nòva

05/11/07

Caron dimonio dagli occhi di bragia

Tante, troppe cose vi sarebbero da dire sul c.d. “pacchetto sicurezza” approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri. Una di quelle che mi ha colpito è la previsione di un nuova fattispecie di reato (che nuova non è) lanciata dalle agenzie come “TRE ANNI PER CHI ADESCA MINORI SU INTERNET”. La reclusione da uno a tre anni sarebbe prevista per chi, “allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni 16”, intrattiene con lui, anche attraverso la internet, una relazione “tale da carpire la fiducia del minore”.

La norma, presentata come il nuovo art. 609 undecies del Codice Penale e rubricato significativamente come "adescamento di minorenni", nelle intenzioni dei proponenti punisce “chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo”. La pena prevista è la reclusione “da uno a tre anni”.

La prima considerazione che mi è venuta in mente è quella già riportata da Luca Spinelli, ovvero che “la semplice “seduzione”, anche se perpetrata senza alcun intento particolarmente malevolo, viene accomunata all'abuso e allo sfruttamento sessuale”. Secondo Mario Adinolfi “fa solo ridere, infatti, l'idea che un diciottenne che si intrattenga in chat sul web con una sedicenne rischi l'accusa di essere pedofilo, quando le norme consentono ai quattordicenni di avere una libera vita sessuale”.

Ma ciò che mi ha colpito di più è l’inciso, riportato dalla norma, “anche attraverso l’utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Il reato di omicidio, nel nostro sistema legislativo, punisce con la reclusione “chiunque cagiona la morte di un uomo”: per fare un parallelo è come se la definizione di omicidio venisse modificata in “chiunque cagiona la morte di un uomo, anche con un coltello o una pistola”.

E' evidente come si voglia sottolineare, in sostanza, il ruolo negativo della Rete. Si tende a puntare il dito contro la comunicazione attraverso internet in quanto di per sé pericolosa e criminogena.

Un vero e proprio “dimonio”.

CATEGORIE: Diritti

16/10/07

Sala colloqui

Pict0240_2 Il mio primo tentativo di scrivere in questo blog parte dal presupposto che i diritti interessano solo quando la loro assenza, o il loro indebolimento, viene “toccata” con mano.
Ed è importante conoscere la diversa realtà che vive quotidianamente chi combatte per ottenere il riconoscimento di qualcosa che altri hanno a disposizione sempre, o chi – e forse è peggio – non conosce i propri diritti.
Mi riferisco, ovviamente (e per la professione che esercito), ai deboli, agli emarginati, ai sans-papiers, e – piu’ specificamente – agli imputati e ai condannati.
In questo primo post vorrei che – per un attimo – si pensasse alle famiglie dei detenuti.
La famiglia di un condannato alla reclusione sconta anch’essa la pena inflitta al proprio caro: visite, colloqui, perquisizioni, affettività limitata (se non assente),  solitudine, emarginazione e sconforto. A ciò si aggiungono, spesso, viaggi o trasferimenti verso località ove, ad insindacabile – o quasi – decisione dell’Amministrazione Penitenziaria, vengono trasferiti i “definitivi”. Famiglie di Milano che si muovono verso l’Umbria o la Sardegna per avere un colloquio di una manciata di minuti e per fare sentire meno solo chi è, inequivocabilmente, solo.
Realtà di cui – all’esterno – ci si accorge solo quando in qualche modo “capita a te”, ma che sono costantemente sotto gli occhi di chi è a contatto con i reclusi e le loro famiglie: polizia penitenziaria, magistrati di sorveglianza e difensori.
Provate, con me, ad osservare la reclusione da un altro punto di vista: famiglie che aspettano mesi per una udienza innanzi al Tribunale di Sorveglianza, famiglie che aspettano altri mesi per un rinvio della decisione su di una misura alternativa alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) determinato dalla mancanza di un documento, sempre “fondamentale”.

Famiglie che combattono per i loro diritti.

"In questo mondo di guerra e violenza anche i fiori piangono......e noi continuiamo a credere che sia rugiada" (Jim Morrison)

CATEGORIE: Diritti

11/10/07

Hello world

Il primo post del blog

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